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[targa] TARGA PROVA auto immatricolate non è legale

Ultimo Aggiornamento: 30/05/2018 17:55
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27/05/2018 21:40
 
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TARGA PROVA AUTO IMMATRICOLATE

In questi ultimi giorni si stanno verificando seri problemi per i possessori di targa prova, meccanici, venditori di auto, carrozzieri, operatori del settore che utilizzano la targa prova per lo spostamento di veicoli anche immatricolati ovviamente per motivi di lavoro.
Cerchiamo di capire cosa sta accadendo a seguito del parere di marzo 2018 del Ministero dell’Interno sulla targa prova in base al quale non è ammessa per i veicoli già targati. A seguito di una circolare interna sulle strade italiane gli agenti della Polizia Stradale elevano verbali e sequestrano veicoli. Giungono testimonianze da Arezzo, Rimini, Lucca, Genova, Taranto, San Severo (Foggia), Lecce, Viterbo.
Una situazione insostenibile per gli operatori del settore che utilizzano la targa prova come strumento fondamentale di lavoro.
Ci auspichiamo si risolva presto con l’intervento di tutti gli interessati, Ministero dei Trasporti compreso ed intanto cerchiamo di capire cosa è successo.

Targa prova assicurazione
Il Ministero dell’Interno, in data 30 Marzo 2018, sollecitato dalla Prefettura di Arezzo ha emesso un parere, prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3, relativamente all’utilizzo di autoveicoli targati ma sprovvisti di copertura assicurativa che circolando con targa prova (che in caso di targa prova sono comunque coperti da assicurazione della targa prova stessa).

Targa prova auto immatricolate
Il Ministero ha affermato con il parere di Marzo 2018 che l’utilizzo della targa prova risulta essere limitato esclusivamente a due categorie di veicoli:
1) Veicoli non ancora immatricolati;
2) Veicoli sottoposti a variazioni tecniche per le quali risulta essere necessario l’aggiornamento della carta di circolazione.
Dimenticando tutto il resto ovvero quei veicoli già targati immatricolati per i quali meccanici, venditori, carrozzeria ed operatori del settore la utilizzano per spostamenti connessi alla finalità lavorativa.

Targa prova cosa dice il Ministero dell’interno a marzo 2018
Secondo il Ministero dell’Interno per l’uso della targa prova restano esclusi i veicoli già immatricolati, che pertanto non risultano essere legittimati alla circolazione con targa prova, con la sola eccezione dei veicoli indicati al punto 2, anche quando la circolazione stessa avvenga per “esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento….”.

In particolare, il Ministero dell’Interno precisa che l’autorizzazione alla circolazione di prova ha il solo scopo di evitare la carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze.
Infine il Ministero afferma che il titolo in questione (la targa prova) non può servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati o privi di assicurazione RCA.

PARERE DEL MINISTERO INTERNO
MARZO 2018

Secondo il Ministero dell’Interno, parere di Maggio 2018, l’utilizzo della targa prova:
1) Veicoli non immatricolati e veicoli oggetto di variazioni tecniche che richiedono l’aggiornamento della carta di circolazione.
2) La targa prova non si può utilizzare per veicoli immatricolati anche se circolanti per prova tecnica o finalizzata alla vendita.

CONTRADDIZIONI TARGA PROVA
In realtà il Ministero parla di impossibilità di “coprire” un veicolo immatricolato con la targa prova quando comunque la targa prova dispone di una propria assicurazione che “copre” il veicolo immatricolato anche in caso di incidente mortale. Le compagnie di assicurazione hanno sempre risarcito danni provocati da incidenti che hanno visto veicoli con targa prova già immatricolati.

TARGA PROVA PER VEICOLI RICEVUTI IN PERMUTA
Una circolare applicativa del Ministero dei Trasporti del 2004 esplicita esattamente quanto stabilito dalla legge del 2001 parlando all’art. 3 espressamente di “veicoli ricevuti in permuta”.
La norma comunque non è mai cambiata e non dice da nessuna parte che si applica solo ai veicoli nuovi e privi di immatricolazione.
La citata sentenza della Cassazione del 2016, quella che obbliga a revisionare comunque le auto per circolare con targa prova, riconosce esplicitamente la possibilità degli autoriparatori (quindi anche dei commercianti) di utilizzare la propria targa prova purché la revisione sia in regola, quindi chiaramente su mezzi già immatricolati
Solo il tribunale civile di Vicenza anni fa ha parlato di divieto di utilizzo su auto già immatricolate: una singola sentenza non cambia la legge (DPR 474 del 24/11/2001), che è la sola a regolare la materia.

Del fatto che la targa prova possa essere impiegata su mezzi immatricolati già dotati di carta di circolazione traspare anche nello stesso DPR 474 “DPR 474/2001 art. 1 comma C quando si si parla di utilizzo della targa prova possibile per “fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
[Modificato da ///Mman 27/05/2018 21:40]






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