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fratello.....
.....con le nuove normative, un po contorte a dire il vero, in alcuni casi è consentito il trasporto di una passeggero, vedi qui.....
- Dal 14 luglio 2006 è offerta la possibilità al conducente di un ciclomotore fino a 50 cc di trasportare
un passeggero. Il trasporto del passeggero non è però attuabile su tutti i ciclomotori: infatti, per il trasporto
del passeggero, sono necessari tre requisiti fondamentali:
- maggiore età del conducente;
- omologazione del ciclomotore al trasporto del secondo passeggero;
- possesso della nuova targa e del certificato di circolazione.
In assenza di uno solo dei requisiti sopra riportati, è vietato il trasporto del passeggero.
Per riassumere:
- Ciclomotore munito di Contrassegno Identificativo Ciclomotore (targhetta) e Certificato di
Idoneità Tecnica (anche se omologato per il trasporto di passeggero):
Vietato il trasporto di passeggero anche ai maggiorenni, vedi targhetta a sinistra nell'immagine. -
- Ciclomotore munito di Certificato di Circolazione e Targa:
Consentito il trasporto di passeggero solo ai maggiorenni
Si rammenta che per la violazione dell’art. 170 del C.d.S. (trasporto di passeggero su ciclomotore), vedi targa a destra nell'immagine. -
oltre alla sanzione amministrativa da €. 70,00 a €. 285,00, viene applicata anche la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del ciclomotore per sessanta giorni. Se nel corso di un biennio viene accertata più di
una violazione, il fermo amministrativo è disposto per novanta giorni.
Al minore che circola con passeggero a bordo, oltre alla sanzione prevista dall’art. 170 sopra
indicato, concorre la violazione prevista dall’art. 115 comma 4 (“assenza dei requisiti per il trasporto di
passeggero” da €. 36,00 a €. 148,00); al genitore la violazione prevista dall’art. 115 comma 5 (“incauto
affidamento” da €. 36,00 a €. 148,00).
Ulteriori precisazioni:
- chi è in possesso di ciclomotore omologato per il trasporto di passeggero ma con contrassegno
identificativo ciclomotore, può richiedere l’immatricolazione con la nuova targa così da essere autorizzato al
trasporto (solo ai maggiorenni);
- la nuova targa è abbinata solo al ciclomotore su cui è installata: non è possibile utilizzarla per un
ulteriore ciclomotore. In caso di vendita del ciclomotore, il proprietario della targa la può trattenere per
essere utilizzata su un altro ciclomotore previa comunicazione alla Motorizzazione Civile. La targa, se non
più utilizzata, deve essere distrutta e di tale operazione bisogna informare la Motorizzazione Civile, secondo
la procedura vigente. -
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