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02/09/2010 17:32 | |
blakkflame, 02/09/2010 17.03:
Ma secondo voi funziona ??
O é una leggenda metropolitana....come la lacca per capelli di una ventina d' anni fà ??
Per non parlare di quando mezza Italia motorizzata circolava con un CD sul parabrezza e uno sul lunotto !!
funziona benissimo, il cover in realtà è una plastica multistrato polarizzata che se la si guarda con angolo di incidenza perpendicolare, la stessa si legge perfettamente, come cambia l'angolazione della visuale la targa diventa parzialmente o totalmente illeggibile. in questo contesto non si può parlare di manomissione perchè la targa non viene minimamente toccata ne tantomano il copritarga. allego con copia ed incolla una sentenza della cassazione che riguarda un motociclista a cui tra l'altro a dato ragione in barba alla solita municipale.
Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.
dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76
avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
- udita la relazione del consigliere M. Rotella;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.
ritenuto
1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.
Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.
2 - Il ricorso è fondato.
L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).
In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).
Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.
Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.
La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).
E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.
Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.
Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.
Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.
p. q. m.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Roma, 18.02.03
__________________
il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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02/09/2010 21:56 | |
Ragazzi non perdete più tempo a ricercare artifizi e marchingegni antiautovelox, non so se lo sapete ma c'è una proposta di legge per targhe nominative personali. Praticamente la targa te la tieni a vita e secondo me diventa più facile rintracciare il veicolo... bladex |
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03/09/2010 11:26 | |
blade70, 02/09/2010 21.56:
Ragazzi non perdete più tempo a ricercare artifizi e marchingegni antiautovelox, non so se lo sapete ma c'è una proposta di legge per targhe nominative personali. Praticamente la targa te la tieni a vita e secondo me diventa più facile rintracciare il veicolo...
con la targa attuale si rintraccia tipo di veicolo e proprietario, dopo con quella personale probabilmente solo il proprietario, ma l'oggetto del discorso non è tanto la rintracciabilità del veicolo/proprietario ma quella di rendere difficile al flash dell'autovelox di immortalare la targa quale essa sia e senza incorrere nel reato penale di manomissione /contraffazione. fermo restando che in strada ci si va rispettando le regole, e noi bmwisti ci dobbiamo distinguere dal "resto", è una difesa contro i soprusi ed abusi delle forze dell'ordine che per rinpinguare le casse dei loro comuni si rivolgono agli automobilisti piazzando dispositivi di ogni genere. il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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03/09/2010 16:45 | |
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04/09/2010 02:05 | |
filovirus59, 02/09/2010 17.32:
funziona benissimo, il cover in realtà è una plastica multistrato polarizzata che se la si guarda con angolo di incidenza perpendicolare, la stessa si legge perfettamente, come cambia l'angolazione della visuale la targa diventa parzialmente o totalmente illeggibile. in questo contesto non si può parlare di manomissione perchè la targa non viene minimamente toccata ne tantomano il copritarga. allego con copia ed incolla una sentenza della cassazione che riguarda un motociclista a cui tra l'altro a dato ragione in barba alla solita municipale.
Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.
dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76
avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
- udita la relazione del consigliere M. Rotella;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.
ritenuto
1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.
Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.
2 - Il ricorso è fondato.
L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).
In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).
Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.
Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.
La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).
E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.
Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.
Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.
Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.
p. q. m.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Roma, 18.02.03
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Il Tribunale di Florence l' ha passata....ma gli altri ??
Nessuno ha mai conosciuto gente che ha plastificato libretti, patenti, carte d' identità e poi s' é beccato la denuncia per falso in atto pubblico ?? [Modificato da blakkflame 04/09/2010 02:06] |
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17/09/2010 22:26 | |
Volevo riprendere questa discussione mostrandovi anche questo video...
in questo caso per l'anteriore !
Mai discutere con uno stupido, prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. |
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18/09/2010 10:00 | |
Che io sappia è vietato categoricamente coprire le targhe con cover o quantaltro anche se trasparentissimi. Nessuna scusa tiene. Il sistema giusto ce l'ho io. Rispettare il codice e soprattutto le velocità. L'ho imparato a mie spese con la moto (BMW naturalmente).... Si rischia la denuncia ed il sequestro... Tutto il resto è noia. [Modificato da bob1949 18/09/2010 10:02] |
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18/09/2010 11:04 | |
///Mman, 17/09/2010 22.26:
Volevo riprendere questa discussione mostrandovi anche questo video...
in questo caso per l'anteriore !
Mò si esagera Fabio !!
Comunque sulle targhe anteriori sono molto meno fiscali i tutori dell' ordine.........e questa credo sia per le manifestazioni, a parco chiuso e voiture ferma !! |
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18/09/2010 12:06 | |
bob1949, 18/09/2010 10.00:
Che io sappia è vietato categoricamente coprire le targhe con cover o quantaltro anche se trasparentissimi. Nessuna scusa tiene. Il sistema giusto ce l'ho io. Rispettare il codice e soprattutto le velocità. L'ho imparato a mie spese con la moto (BMW naturalmente).... Si rischia la denuncia ed il sequestro... Tutto il resto è noia.
evidentemente non hai letto bene la sentenza sopra..... il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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18/09/2010 12:47 | |
..... fratello.....
.....un attimo, nella sentenza sopra, il giudice ha accolto il ricorso perchè la infrazione contestata non era "adatta" alla contravvenzione commessa, perchè i vigili contestavano la manomissione mentre il motociclista aveva messo in atto un comportamento da renderla solo illeggibile, contravvenzione esistente e sanzionabile ma con un altro articolo e non quello contestato dai vigili; per di più al motociclista è andata bene perchè i vigili non hanno prodotto foto o altro da far in modo di documentare la contavvenzione, perchè se i vigili avessero fatto delle foto e le avessero allegate il giudice avrebbe condannato il motociclista alla contravvenzione di targa illeggibile e non manomessa !!.....
.....per quanto riguarda invece le targhe "personali", il problema non cambia, perchè c'è sempre il fatto che possono identificare subito chi è il proprietario, come succede anche adesso del resto, ma nessuno toglie che mia moglie, mio figlio, un mio operaio o mio nonno possano guidare quell'auto; perciò tranquilli che alla fine non cambia niente !!.....
..... ..... ..... |
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18/09/2010 12:55 | |
appunto franz...collocare una plastica polarizzata sulla targa impedisce solo al flash dell'obbiettivo fotografico di leggere la targa, ad occhio nudo è leggibile, quindi non si commette infrazione.
si può contestare l'occultamento fisico totale o parziale, la manomissione, la falsificazione. tutto il resto sono ricorsi vinti. il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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18/09/2010 13:08 | |
filovirus59, 18/09/2010 12.55:
appunto franz...collocare una plastica polarizzata sulla targa impedisce solo al flash dell'obbiettivo fotografico di leggere la targa, ad occhio nudo è leggibile, quindi non si commette infrazione.
si può contestare l'occultamento fisico totale o parziale, la manomissione, la falsificazione. tutto il resto sono ricorsi vinti.
..... fratello.....
.....allora se ti fermano i vigili, di solito molto poco preparati, o per lo meno buona parte di loro, i quali spesso applicano sanzioni su alcuni e ricorrenti articoli, sempre gli stessi per capirci, le cose potrebbero andare bene, ma io penso che se ti ferma la polstrada e vede la plastica applicata sulla targa non la passi liscia, per intanto c'è un articolo che cita che sulla targa non si può applicare niente, adesivi, stemmi, ed altro non strettamente attinente alla targa !!.....
.....se poi vogliono, ti denunciano anche con il dolo e la premeditazione, perchè dimostri apertamente che avevi l'intenzione di intralciare il loro lavoro, fidati !!.....
.....il discorso dei giudici è che se un vigile gli porta un verbale per l'art. X lui guarda solo se è stato infranto detto articolo, se poi anche si accorge che invece e/o nel contempo è stato infranto un'altro articolo, ma questo non è rilevato e/o citato dal vigile, lui non ne tiene conto, cioè i giudici si attengono a giudicare lo stretto necessario e contestato, se anche, paradossalmente, rilevassero qualcosa di grave ma sfuggito al vigile, rimetterebbero la cosa al tribunale competente, è un discorso forse difficile da capire se non del "ramo" ma il ricorrente in quel caso avrebbe sempre il tempo di cavarsela, specie se non ci sono prove e/o documenti rilevanti la irregolarità o reato !!.....
..... ..... ..... |
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18/09/2010 13:18 | |
sempre esatto..infatti "sulla targa" non viene applicato nulla. la targa non viene minimamente toccata. (se tocchi la targa incorri nelle infrazioni) la plastica polarizzata si fissa con del velcro o sul porta targa o addirittura sulla carrozzeria.
p.s. ti farò vedere il tutto prossimamente!! [Modificato da filovirus59 18/09/2010 13:19] il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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18/09/2010 14:31 | |
franz60, 18/09/2010 12.47:
..... fratello.....
.....un attimo, nella sentenza sopra, il giudice ha accolto il ricorso perchè la infrazione contestata non era "adatta" alla contravvenzione commessa, perchè i vigili contestavano la manomissione mentre il motociclista aveva messo in atto un comportamento da renderla solo illeggibile, contravvenzione esistente e sanzionabile ma con un altro articolo e non quello contestato dai vigili; per di più al motociclista è andata bene perchè i vigili non hanno prodotto foto o altro da far in modo di documentare la contavvenzione, perchè se i vigili avessero fatto delle foto e le avessero allegate il giudice avrebbe condannato il motociclista alla contravvenzione di targa illeggibile e non manomessa !!.....
.....per quanto riguarda invece le targhe "personali", il problema non cambia, perchè c'è sempre il fatto che possono identificare subito chi è il proprietario, come succede anche adesso del resto, ma nessuno toglie che mia moglie, mio figlio, un mio operaio o mio nonno possano guidare quell'auto; perciò tranquilli che alla fine non cambia niente !!.....
..... ..... .....
che vita da vigile....
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19/09/2010 01:55 | |
filovirus59, 18/09/2010 13.18:
sempre esatto..infatti "sulla targa" non viene applicato nulla. la targa non viene minimamente toccata. (se tocchi la targa incorri nelle infrazioni) la plastica polarizzata si fissa con del velcro o sul porta targa o addirittura sulla carrozzeria.
p.s. ti farò vedere il tutto prossimamente!!
....e a noi mica ci farai aspettare fino al Welt ???
Lo sai che MIA moglie é una criminale in macchina !! |
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19/09/2010 12:41 | |
filovirus59, 01/09/2010 21.16:
"collega" franz....ecco il rimedio: www.simone.it/catalogo/vl28.pdf una panoramica della situazione una specie di "botta" e "risposta" tra codice della strada (art 100. ed artt.256 e segg.) ed osservazioni opponibili in sede di ricorso.
In pratica, la cosa migliore stando a quanto da te riportato sarebbe quella di sporcare la targa come suggerito da Franz in maniera da renderla parzialmente illeggibile. Il problema è che se non ricordo male, alcuni sistemi di rilevazione velocità scattano foto anche alla targa anteriore, e quindi per farla franca bisognerebbe sporcare anche quella anteriore,cosa a mio parere difficile da far digerire ad una pattuglia che ti dovesse fermare per contestare il parziale occultamento della targa. E va bene che il caso voglia che ti sporchi una targa, ma tutte e due è un pò più complicato... |
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19/09/2010 12:57 | |
..... fratello.....
.....io rimango sempre dell'idea che lo sporcare la targa rimane sempre il sistema migliore, certo non è che se ti fermano notano l'auto lavata di tutto punto e solo la targa infangata !!.....
.....poi chi l'ha detto che è impossibile che si infanghino entrambe le targhe ?? è sempre una cosa opinabile e contestabile,specie se si abita in posti con strade bianche !! posso sempre dire, senza timore di smentita, che mi si è sporcata e non ho ancora avuto il tempo di lavarla, così al massimo in caso di fermata per controllo è una piccola contravvenzione, i rilevatori automatici invece si attaccano al ......tram; mentre con il sistema della "plastica" se vogliono ti faranno passare sempre i guai, anche ammettendo che ti diano ragione in sede di ricorso, solo per andare avanti ed indietro per uffici significa perdita di tempo e denaro, si fa forse prima a pagare una multa !?!?.....
..... ..... ..... |
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19/09/2010 14:16 | |
Si in effetti hai ragione, però ti dirò l'idea di tenere l'auto completamente sporca proprio non mi ingozza...
Probabilmente la cosa migliore è ovviamente quella di limitare la velocità(cosa ovvia) e di godersi delle belle auto come le nostre lucide e pulite |
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19/09/2010 15:52 | |
ilmarchese78, 19/09/2010 14.16:
Si in effetti hai ragione, però ti dirò l'idea di tenere l'auto completamente sporca proprio non mi ingozza...
Probabilmente la cosa migliore è ovviamente quella di limitare la velocità(cosa ovvia) e di godersi delle belle auto come le nostre lucide e pulite
Quoto, io l'ho fatto qualche volta specialmente quando si scioglie la neve , la targa post. rimane completamente coperta dal velo di terra, ma così anche tutta la carrozzeria.
Ricordo di aver fatto tutto il tratto della A26 senza ritegno alcuno sia all'andata che al ritorno,ma non puoi tenere la vettura in quelle condizioni per molto tempo.
[Modificato da sbedus 19/09/2010 15:52] Sbedus |
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19/09/2010 15:56 | |
non solo ma il fatto che tutta la macchina sia sporca avvalora il fatto che la copertura della targa sia accidentale o comunque non voluta, ovviamente auto pulita e targa sporca non regge... il lavoro nobilita l'uomo, il tuning nobilita la bimmer. |
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