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06/02/2011 22:37 | |
Durante un normale controllo mi hanno
contestato l'esposizione del contrassegno
di assicurazione sul vetro laterale fisso post.
lato guida. Non mi hanno sanzionato ma solo
invitato a metterlo sul vetro anteriore al più
presto possibile per non essere passibile di multa.
Non sapevo di questa norma, a voi risulta? |
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06/02/2011 23:19 | |
Si, è così.
Va esposto esposto sul vetro anteriore.
Nel tuo caso eri passibili di una contravvenzione di circa 28/36 euro (non sono aggiornato sul tariffario), cmq minima.
Lo so perché anche a me la polizia una volta me lo contestò |
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06/02/2011 23:20 | |
Sinceramente anch'io pensavo che si poteva esporre anche sui vetri laterali. Tanto è visibile anche lì ........... |
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06/02/2011 23:24 | |
..... fratello.....
.....si leggi sotto.....
....."Art.181 comma 1 e 3 del C.d.S.".
Esposizione irregolare del contrassegno assicurativo.
Esponeva il contrassegno della R.C.A. obbligatoria non nella parte anteriore o sul parabrezza bensì sul lunotto posteriore del veicolo (oppure sul lato destro eccc)....
Sanzione di euro 21,00 (nessuna sanzione accessoria).....
.....Chiaramente per parte anteriore non si intende il cofano, al limite é consentito poggiare il contrassegno sul cruscotto ma sempre a portata di mano, ma io non rischierei; inoltre molti non fanno caso (o lo fanno apposta ?) che la fascia colorata parasole del parabrezza copra il tagliando, è come non esporlo quindi si diventa passibili di una sanzione di 21,00 euro + obbligo di portarlo in visione al più presto.....
.....In merito con una sentenza del 2005, la Suprema Corte di Cassazione, ha sancito che, il contrassegno di assicurazione, esposto in modo non leggibile, equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso.....
..... ..... ..... |
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07/02/2011 00:59 | |
si bisogna esporlo sul vetro anteriore....anch'io ci sono passato anni fa ad un controllo...fortunatamente non mi elevarono contravvenzione...era il giorno di Natale...
Melius cras forsan habebit |
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08/02/2011 00:54 | |
franz60, 06/02/2011 23.24:
..... fratello.....
.....si leggi sotto.....
....."Art.181 comma 1 e 3 del C.d.S.".
Esposizione irregolare del contrassegno assicurativo.
Esponeva il contrassegno della R.C.A. obbligatoria non nella parte anteriore o sul parabrezza bensì sul lunotto posteriore del veicolo (oppure sul lato destro eccc)....
Sanzione di euro 21,00 (nessuna sanzione accessoria).....
.....Chiaramente per parte anteriore non si intende il cofano, al limite é consentito poggiare il contrassegno sul cruscotto ma sempre a portata di mano, ma io non rischierei; inoltre molti non fanno caso (o lo fanno apposta ?) che la fascia colorata parasole del parabrezza copra il tagliando, è come non esporlo quindi si diventa passibili di una sanzione di 21,00 euro + obbligo di portarlo in visione al più presto.....
.....In merito con una sentenza del 2005, la Suprema Corte di Cassazione, ha sancito che, il contrassegno di assicurazione, esposto in modo non leggibile, equivale ad una sua mancata esposizione, con tutte le conseguenze del caso.....
..... ..... .....
Stiamo però parlando di quando la vettura é in SOSTA !!!
Spiegato perché non elevano praticamente MAI la sanzione !! |
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08/02/2011 08:30 | |
ma almeno a spiegarci perche non sul laterale sinistro......che cambia...tanto quando ti chiedono patente e libretto vengono sempre dal lato sinistro a quel punto guardano ed e fatto.........e forse forse e anche piu visibile,perche se lo metti sotto lo specchietto retrovisore quindi al centro e sicuramente piu difficile leggerlo |
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08/02/2011 14:23 | |
blakkflame, 08/02/2011 0.54:
Stiamo però parlando di quando la vettura é in SOSTA !!!
Spiegato perché non elevano praticamente MAI la sanzione !!
..... fratello.....
.....Cri nel C.d.S. non viene specificato in sosta o meno, perchè giuridicamente non vi è nessuna differenza, relativamente all'obbligo di esposizione; questo perchè finchè il veicolo si trova su propietà pubblica oppure su proprietà privata, ma con libero accesso e circolazione di chiunque (cioè senza che un muro, cancello o simili, ne delimitino l'area e ne impediscano l'accesso a chiunque) vige l'obbligo della espozizione !!.....
.....perciò questo obbligo non sussiste solo appunto se il veicolo si trova in area privata delimitata e chiusa da un cancello, in ogni caso non accessibile a chiunque !!.....
.....tutto questo per prevenire danni, sia subiti che causati, ad occasionali persone, mezzi, animali, etc.; a causa o per mezzo del veicolo ivi presente, sia che si tratti di sosta e sia che si tratti di una fermata !!.....
.....e ricorda sempre che i tutori del traffico, quando non applicano la Legge al 100%, non lo fanno ne per negligenza, nè per inesperienza, e nemmeno per nessun motivo strano, lo fanno solo perchè in quel momento magari non gli va di stare a compilare verbali noiosi e lunghi per magari una cifra irrisoria, quindi il consiglio e sempre quello di "non tirare la corda" perchè prima o poi si spezza e sono ca....voli amari fidati !!.....
.....quello che dici nel tuo post non può essere, perchè sarebbe come dire che, viene fatta una Legge la quale però dopo non si può applicare o la si può applicare solo in parte, è assurdo !?!? non esiste un'articolo del C.d.S. il quale non si applica MAI o non si può applicare sempre, sarebbe ridicolo; al limite possono esistere articoli i quali è difficile o raro, per mancanza di occasioni, applicare, non trovi ??.....
..... ..... ..... |
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08/02/2011 14:29 | |
potito m3, 08/02/2011 8.30:
ma almeno a spiegarci perche non sul laterale sinistro......che cambia...tanto quando ti chiedono patente e libretto vengono sempre dal lato sinistro a quel punto guardano ed e fatto.........e forse forse e anche piu visibile,perche se lo metti sotto lo specchietto retrovisore quindi al centro e sicuramente piu difficile leggerlo
..... fratello.....
.....purtroppo le Leggi non sempre hanno un perchè e quando lo hanno, fidati, che nessuno si prende la briga di starlo a spiegare, se così magari fosse, avvocati, giudici, tribunali etc., non avrebbero ragione di esistere !!.....
.....questo è quanto recita il sopra citato articolo.....
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
"Nuovo codice della strada", D.L. n.285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé..
..... ..... ..... |
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08/02/2011 21:54 | |
franz60, 08/02/2011 14.23:
..... fratello.....
.....Cri nel C.d.S. non viene specificato in sosta o meno, perchè giuridicamente non vi è nessuna differenza, relativamente all'obbligo di esposizione; questo perchè finchè il veicolo si trova su propietà pubblica oppure su proprietà privata, ma con libero accesso e circolazione di chiunque (cioè senza che un muro, cancello o simili, ne delimitino l'area e ne impediscano l'accesso a chiunque) vige l'obbligo della espozizione !!.....
.....perciò questo obbligo non sussiste solo appunto se il veicolo si trova in area privata delimitata e chiusa da un cancello, in ogni caso non accessibile a chiunque !!.....
.....tutto questo per prevenire danni, sia subiti che causati, ad occasionali persone, mezzi, animali, etc.; a causa o per mezzo del veicolo ivi presente, sia che si tratti di sosta e sia che si tratti di una fermata !!.....
.....e ricorda sempre che i tutori del traffico, quando non applicano la Legge al 100%, non lo fanno ne per negligenza, nè per inesperienza, e nemmeno per nessun motivo strano, lo fanno solo perchè in quel momento magari non gli va di stare a compilare verbali noiosi e lunghi per magari una cifra irrisoria, quindi il consiglio e sempre quello di "non tirare la corda" perchè prima o poi si spezza e sono ca....voli amari fidati !!.....
.....quello che dici nel tuo post non può essere, perchè sarebbe come dire che, viene fatta una Legge la quale però dopo non si può applicare o la si può applicare solo in parte, è assurdo !?!? non esiste un'articolo del C.d.S. il quale non si applica MAI o non si può applicare sempre, sarebbe ridicolo; al limite possono esistere articoli i quali è difficile o raro, per mancanza di occasioni, applicare, non trovi ??.....
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Nì !!
Per circolare ci vuole certificato & contrassegno esposto, ma é il primo ad essere obbligatorio per la circolazione e con obbligo di esibizione su richiesta....
E' un pò come la targa anteriore.....nel Cds c' é vita-morte-miracoli della posteriore e un laconico "il veicolo deve essere provvisto ANCHE all' anteriore !! |
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09/02/2011 00:10 | |
blakkflame, 08/02/2011 21.54:
Nì !!
Per circolare ci vuole certificato & contrassegno esposto, ma é il primo ad essere obbligatorio per la circolazione e con obbligo di esibizione su richiesta....
..... fratello.....
......cioè se ho capito bene vuoi dire che l'esposizione del contrassegno non è obbligatoria ??....
.....allora l'articolo sopra lo hanno stampato per sprecare inchiostro ?? trovami dove si afferma, legge alla mano, questo che stai dicendo !?!?.....
.....io ho passato 15 anni sulla strada e ti assicuro che il C.d.S. lo conosco/conoscevo a mena dito e lo applicavo alla regola, mai un ricorso alle mie contravvenzioni è stato accolto, specie in questa materia !!.....
..... ..... ..... |
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09/02/2011 00:43 | |
franz60, 09/02/2011 0.10:
..... fratello.....
......cioè se ho capito bene vuoi dire che l'esposizione del contrassegno non è obbligatoria ??....
.....allora l'articolo sopra lo hanno stampato per sprecare inchiostro ?? trovami dove si afferma, legge alla mano, questo che stai dicendo !?!?.....
.....io ho passato 15 anni sulla strada e ti assicuro che il C.d.S. lo conosco/conoscevo a mena dito e lo applicavo alla regola, mai un ricorso alle mie contravvenzioni è stato accolto, specie in questa materia !!.....
..... ..... .....
Non fraintendermi Franz: é previsto, ma l' esposizione é tassativa per la vettura ferma, circolando, se il controllo é sbrigativo, gettano un occhio per controllare la scadenza, ma sai bene che le uniche cose OBBLIGATORIE, ai fini della circolazione, sono la patente, il libretto e il certificato d' assicurazione, le uniche richiedibili dalle forze dell' ordine....
Io, personalmente, su Emmina non ce l' ho esposta e non mi hanno mai detto nulla...come, una ventina d' anni fà, di moda soprattutto sull' Integrale, di tagliare e decentrare la targa anteriore, non ho mai sentito nessuno multato per questa usanza !!
Se vuoi ridere, invece, la mia prima multa nel '92, fù perché non avevo utilizzato un disco orario non "regolamentare": il ghisa pretendeva quelli canonici con fondo azzuro, io avevo quello in plastica a mò di righello, infilato nella guarnizione del parabrezza !! |
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09/02/2011 14:42 | |
Peppe turbo, 06/02/2011 23.19:
Si, è così.
Va esposto esposto sul vetro anteriore.
Nel tuo caso eri passibili di una contravvenzione di circa 28/36 euro (non sono aggiornato sul tariffario), cmq minima.
Lo so perché anche a me la polizia una volta me lo contestò
Si esatto...ecco il motivo per il quale l'ho messo in un'angolo striminzito... se no mi rovina il parabrezza...
Mai discutere con uno stupido, prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. |
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