Omicidio Stradale !

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///Mman
00giovedì 29 ottobre 2015 21:13
Rispetto al testo approvato nel giugno scorso dal Senato, l’assemblea della Camera ha leggermente modificato la proposta di legge di inziativa parlamentare sull'introduzione, nel codice penale e nel codice della strada, del nuovo reato di omicidio stradale. Reato che si configura nel caso in cui una persona alla guida provochi la morte di una o più persone. Ma solo in due situazioni principali, una meno grave e una più grave. Vediamo nel dettaglio:
1. Reclusione da 5 a 10 anni (nel testo approvato dal Senato era da sette a dieci anni) se la morte di una persona è provocata da conducenti in stato di ebbrezza media (cioè con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l fino a 1,5 g/l) oppure che abbiano commesso violazioni particolarmente gravi:
a. superato specifici limiti di velocità (doppia del consentito in centro urbano, comunque non inferiore a 70 km/h, oppure superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima sulle strade extraurbane);
b. attraversato un incrocio con il semaforo rosso;
c. circolato contromano;
d. effettuato un’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
e. effettuato sorpassi azzardati.

Da notare che le circostanze previste ai punti b, c, d, e sono state reintrodotte alla Camera dopo che il Senato le aveva previste per il solo in caso di lesioni.

2. Reclusione da 8 a 12 anni se l'omicidio stradale colposo è commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (più di 1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure nel caso in cui sia stato commesso in stato di ebbrezza alcolica media (più di 0,8 g/l fino a 1,5 g/l) da conducenti professionali o da neopatentati.
Nulla cambia negli altri casi. In tutti gli altri casi dai quali la morte di una persona derivi da una violazione delle norme sulla circolazione stradale continuerà ad applicarsi la fattispecie generica di omicidio colposo, reato che, come ora, prevede la reclusione da 2 a 7 anni.

Fino 18 anni con le aggravanti. A questi due punti cardine si aggiunge una serie di attenuanti o aggravanti:
· Attenuanti: La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
· Aggravanti: La pena aumenta nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un limite di 18 anni); nel caso in cui il conducente responsabile di un omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga la pena aumenta da 1/3 a 2/3 (nel testo approvato dal Senato era da 1/3 alla metà) e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni o superiore a 18 anni; la pena aumenta, infine, se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo.
Arresto in flagranza e prescrizione raddoppiata. Questi i punti più importanti. Ma vi sono anche altre novità. La proposta di legge, infatti:
· introduce il reato di lesioni personali stradali (da 3 a 5 anni di carcere per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime se le lesioni sono provocate guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel caso in cui, invece, le lesioni siano state provocate da in stato di ebbrezza media (più di 0,8 g/l fino a 1,5 g/l) o l'incidente sia causato da manovre pericolose, la reclusione va da 18 a 36 mesi per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.
· raddoppia i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
· prevede l'arresto obbligatorio in flagranza ma solo nella circostanza più grave (guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) e l'arresto facoltativo, cioè a discrezione delle forze di polizia, negli altri casi, compreso quello delle lesioni gravi o gravissime.

Fino a 30 anni di revoca della patente. La proposta di legge prevede anche la revoca della patente, sia per il reato di omicidio stradale sia per quello di lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime.
Per le ipotesi più gravi, il testo prevede l’impossibilità di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso una condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni ma sale fino a 30 anni nei casi più gravi (omicidio plurimo con fuga).
Per le ipotesi meno gravi, invece, la revoca va dai 5 ai 12 anni.
shelby79
00venerdì 30 ottobre 2015 09:56

Sono sulla buona strada..Ma uno che commette un incidente perchè bevuto o drogato e ci scappa il morto,per me,merita 30 anni di carcere e revoca della patente per sempre

filovirus59
00venerdì 30 ottobre 2015 10:18
super [SM=x54369] tempi duri per me che mi drogo e bevo vino solo ed esclusivamente quando guido. [SM=x54358]
///Mman
00sabato 31 ottobre 2015 14:19
......... [SM=x1447026] ....
roby320d@
00lunedì 2 novembre 2015 00:51
vittauro
00mercoledì 11 novembre 2015 15:33
questo dimostra quanto in Parlamento i parlamentari siano solidali solo quando c'è da aumentarsi lo stipendio!!!
e approvate questo omicidio stradale a chi aspettate??
qui la gente muore!!!
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