il problema equitalia

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filovirus59
00martedì 13 luglio 2010 12:31


L’equitalia nelle sue varie forme societarie, polis, gerit, nomos, servizi, esatri ecc. ecc. è una società di riscossione tributi a cui determinate amministrazioni si rivolgono (in genere i comuni) quando hanno problemi. A noi automobilisti ci riguarda quando vengono emesse cartelle esattoriali in virtù di presunte multe non pagate. In questo contesto è da precisare quanto segue ai fini dell’impostazione di un ricorso al giudice di pace:
l’equitalia nelle sue cartelle esattoriali in genere non menziona il responsabile del procedimento amministrativo a cui l’utente si deve rivolgere per avere informazioni sulla sua trattazione. Hanno solo un call center dove ti risponde ogni volta un operatore diverso. La corte costituzionale con ordinanza nr. 377 del 2007 ha ribadito l’illegittimità e la relativa nullità dell’atto per le cartelle che omettono di indicare il responsabile amministrativo del procedimento.
Se la multa è stata opposta al prefetto o al giudice di pace ( anche senza successo), l’equitalia non ha il diritto di effettuare il fermo del veicolo come confermato dalla suprema corte di cassazione con sentenza nr 17278 del 25 agosto 2005, perché viene meno l’esecutività del titolo stesso.
Per coloro invece che hanno venduto l’autoveicolo e non rientrano nei casi sopra descritti, è illegale da parte dell’equitalia la trascrizione di un ipoteca su di un immobile se il valore del contendere non supera gli 8.000 (ottomila) euro. Il tutto specificato sempre dalla suprema corta di cassazione con sentenza nr. 4077 del 22 febbraio 2010.
Il fermo amministrativo è impugnabile contrariamente a quanto afferma l’equitalia in quanto:
La massima giurisprudenziale diffusa dice:…..” Il preavviso di fermo amministrativo per violazione del codice della strada è impugnabile dinanzi al giudice tributario. Infatti il preavviso di fermo amministrativo ex art.56 del Dpr 29 settembre1973 n.602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art.100 cpc l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva , a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art.19 del dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001,n.448……”
Per gli amici “sfortunati” spero che la presente sia un piccolo aiuto per non farsi “fregare”. [SM=x54328]

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