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[attestato di rischio] Dal 1 giugno sparisce l' attestato di rischio

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    farmi731
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    00 27/05/2015 18:38
    Proprio così... Riporto uno stralcio dell' articolo tratto dal web....

    Conto alla rovescia per la scomparsa dell’attestato di rischio cartaceo. Partirà l’1 giugno, infatti, il processo che porterà alla cosiddetta “dematerializzazione” dell’Adr, il documento che indica la classe universale (CU) di appartenenza dell’assicurato e il numero di incidenti fatti negli ultimi anni. Tutti i contratti in scadenza a partire dall’1 luglio, infatti, dovranno essere caratterizzati dal nuovo documento elettronico. Siccome però il regolamento che disciplina questa novità prevede che il “nuovo” attestato sia consegnato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di fatto a partire dall’1 giugno tutti gli Adr saranno obbligatoriamente elettronici. Non bisognerà più inviarlo alla nuova compagnia. Ma che cosa comporta la dematerializzazione dell’attestato di rischio? In pratica il documento cartaceo, indispensabile nel caso in cui si voglia cambiare compagnia, non sarà più inviato o consegnato al contraente la polizza. Sarà invece “depositato” in una nuova banca dati gestita dall’Ivass, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, in modo che tutte le compagnie, in caso di cambio di "fornitore" di copertura, possano acquisirlo direttamente. Per quanto riguarda il contraente, invece, l’attestato sarà comunque a sua disposizione sul sito internet della compagnia, nell’area riservata a ciascun cliente che dovrà essere appositamente attivata. Anche su app e social network. La novità prevede anche altre possibilità di consegna telematica, per esempio posta elettronica, mediante app per smartphone o tablet e persino mediante social network. Questi “canali”, però, saranno attivabili solo su richiesta del contraente, ammesso che la compagnia decida di utilizzarli Non solo. Attualmente l’attestato è inviato o consegnato solo al contraente, con possibilità di rilascio di un duplicato all’avente diritto (nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona diversa dal contraente la polizza) ma solo su richiesta esplicita di quest’ultimo. La nuova regolamentazione, invece, prevede che l’obbligo di consegna dell’attestato elettronico sia esteso comunque e con le medesime modalità anche agli aventi diritto diversi dal contraente. A richiesta di carta. Ma non avrà alcun valore. E per chi ha poca dimestichezza con computer e tablet? Il regolamento tiene conto anche di costoro. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, nella maggior parte dei casi il proprio agente, la compagnia garantisce comunque a chi ne farà richiesta una stampa dell’attestato. Attestato che non eviterà alla compagnia "uscente" l’obbligo di deposito dell’Adr elettronico nella banca dati e che non servirà al cliente nella stipula di una polizza con un’altra compagnia (le assicurazioni comunque accedono alla banca dati Ivass), ma che avrà come unico scopo quello di informare il cliente della propria posizione assicurativa. Insomma , nei rari casi in cui l’attestato sarà di carta non avrà alcun valore “legale”, diciamo così. [SM=x54328]
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